Prima di iniziare, vediamo OGGI cosa è previsto:
L’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72 ci dice che il termine previsto per l’emissione della fattura è il giorno stesso di quando si effettua l’operazione.
Approfondiamo il significato delle parole si effettua l’operazione:
- per la vendita di beni, l’operazione si intende effettuata quando questi vengono consegnati o spediti.
- per l’erogazione dei servizi, l’operazione si intende effettuata quando questi vengono pagati o resi.
Prendiamo come esempio il trasporto di un privato (erogazione di un servizio), dobbiamo emettere fattura quando questo ci viene pagato (se vuoi approfondire ulteriormente la norma, di lascio il link art. 21 comma 4 Dpr 633/72 attualmente in vigore)
Vediamo il DOMANI (gennaio 2019) cosa ci riserva 😉 :
Il 1° gennaio 2019 parte la fatturazione elettronica tra privati (B2B e B2C).
Il Governo ha previsto una moratoria che consente l’emissione della fattura elettronica in ritardo e senza sanzione. Regola valida se la fattura è trasmessa mediante lo SDI entro la liquidazione IVA relativa a quando è stata effettuata l’operazione oppure, con una sanzione ridotta al 20% se trasmessa con la liquidazione successiva.
Ricordati che la moratoria è valida fino al 30 settembre per chi esegue la liquidazione IVA mensile e fino al 30 giugno per chi esegue una liquidazione IVA trimestrale.
Cerco di semplificare il passaggio.
Se la tua Associazione effettua la liquidazione IVA mensile e, il 5 gennaio ti pagano un servizio, potrai emettere la fattura entro il 15 febbraio senza sanzioni ed entro il 15 marzo con una sanzione ridotta al 20%.
Vediamo il DOPODOMANI (luglio 2019) cosa ci riserva 😉 :
Di seguito ti riporto le principali regole da tenere a mente:
Dal 1° luglio 2019 dobbiamo emettere la fattura elettronica entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Questa regola vale sia per le fatture elettroniche che per quelle cartacee (se vuoi approfondire ulteriormente la norma, ti lascio il link art. 21 comma 4 Dpr 633/72 modificato e valido dal 1° gennaio 2019).
Prendiamo come esempio sempre il nostro trasporto di un privato, il nostro cliente ci paga il 13 ottobre, abbiamo tempo fino al 23 ottobre per emettere la fattura.
La fattura deve riportare sempre la data in cui l’operazione è stata effettuata se diversa dall’emissione della fattura (se vuoi approfondire ulteriormente la norma, ti lascio il link art. 21 comma 2 lettera g-bis Dpr 633/72 modificato e valido dal 1° gennaio 2019).
La data di trasmissione allo SDI deve coincidere con la data di emissione della fattura.